Art. 8.

      1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, alla Fondazione è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2007 e 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.